AGB

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Condizioni generali di contratto di BHB BERTSCH HOLZBAU sp. z o. o. (Ltd.)

  1. Disposizioni generali
  2. Le Condizioni Generali di Contratto (di seguito “CG”) stabiliscono le regole per la stipula e l’esecuzione dei contratti di vendita e per la fornitura della gamma di prodotti/beni offerti da BHB BERTSCH HOLZBAU sp. z o.o. con sede legale a Nowy Sącz (33-300) in ul. Jana Pawła II 29. La società è iscritta nel Registro degli Imprenditori del Registro del Tribunale Nazionale con il numero 0000058672, con un capitale sociale interamente versato di 80.000,00 PLN, con i seguenti numeri Partita IVA: (NIP):7342834114, numero di registrazione presso l’Ufficio centrale di statistica (REGON): 491983545, di seguito denominato “Produttore”.
  3. Conclusione del contratto, elaborazione degli ordini.
  4. Le offerte del produttore sono valide per un mese dalla data di ricezione. Il produttore si riserva il diritto di modificare l’offerta fino alla sua accettazione da parte del partner commerciale.
  5. Le informazioni, i disegni, i dati tecnici, i pesi, le dimensioni e le descrizioni contenute in opuscoli, cataloghi, listini prezzi o allegati all’offerta sono solo valori approssimativi, a meno che il produttore non li abbia indicati come vincolanti nella conferma d’ordine.
  1. Il contratto si conclude con l’invio dell’ordine scritto via e-mail da parte del partner commerciale e la sua conferma da parte del produttore, anch’essa per iscritto via e-mail.
  2. L’ordine deve contenere almeno il nome e l’indirizzo del partner commerciale, il prodotto, le quantità, il luogo e la data di consegna, le condizioni di pagamento e, se del caso, le informazioni sull’accettazione della merce da parte del produttore.
  3. Entro 3 giorni lavorativi dall’invio della conferma d’ordine (OC) via e-mail, il produttore ha il diritto di accettare l’ordine per l’evasione senza fornire motivazioni, di proporre una data di consegna diversa o di rifiutare l’evasione. I tempi di evasione dell’ordine sono solitamente di circa 8-10 settimane, ma vengono concordati individualmente in ogni caso e indicati nella conferma d’ordine.
  4. Il produttore è vincolato alla data di consegna non appena l’ha confermata al partner commerciale. La data di consegna può cambiare in caso di forza maggiore, circostanze per le quali il produttore non è responsabile o che non ha potuto evitare con ragionevole cura; ad esempio, restrizioni temporanee di trasporto o problemi con la consegna di semilavorati, interruzione della fornitura di energia. Se il produttore non rispetta la data di consegna per i motivi sopra citati, il partner commerciale non avrà diritto ad alcuna richiesta di risarcimento danni per mancata o ritardata esecuzione dell’ordine. Il produttore ha il diritto di proporre una nuova data di consegna o di recedere dal contratto in tutto o in parte.
  5. Il produttore è autorizzato a effettuare consegne parziali.
  6. Se non diversamente specificato nel contratto, il rischio di consegna della merce passa al Distributore al momento della consegna della merce (INCOTERMS 2020 EXW dallo stabilimento di produzione di Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 29, Polonia). Se l’ordine prevede anche la consegna della merce, questa si intende consegnata al momento del carico presso il primo vettore (INCOTERMS 2020 FCA, stabilimento di produzione di Nowy Sącz, Jana Pawła II 29, Polonia).
  7. Se non diversamente concordato contrattualmente, la consegna avverrà con mezzi di trasporto a scelta del produttore.
  8. Nel caso di un valore dell’ordine di almeno 2000 euro, il Distributore non si farà carico delle spese di trasporto; negli altri casi, le spese di trasporto all’interno dell’Unione Europea saranno pari a 150 euro, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente. Le regole di trasporto al di fuori dell’Unione Europea saranno stabilite individualmente dalle parti contraenti.
  9. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte del Distributore o di mancato pagamento degli interessi di mora nelle transazioni commerciali, il Fabbricante avrà il diritto di sospendere l’evasione degli ordini fino al completo pagamento degli importi dovuti.
  1. Il produttore si riserva il diritto di rifiutare un ordine se la credibilità di pagamento del partner commerciale (affidabilità creditizia) viene valutata negativamente dall’assicuratore dei crediti.
  2. Preis.
  3. I prezzi indicati dal produttore nelle offerte e nelle conferme d’ordine sono prezzi netti e sono maggiorati dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per legge.
  4. Tutti i ribassi e gli sconti concessi dal Fabbricante al Distributore devono essere indicati in un accordo scritto tra le parti a pena di nullità. In caso di ritardo nei pagamenti, il Distributore perderà il diritto agli sconti e alle riduzioni.
  5. I costi di eventuali servizi aggiuntivi forniti dal Fabbricante a favore del Distributore saranno determinati individualmente, per iscritto, a pena di nullità, in un accordo scritto tra le parti o al momento dell’ordine da parte del Distributore.
  6. Il produttore è autorizzato a modificare il prezzo in caso di variazione significativa dei costi dei materiali, degli stipendi, dei trasporti, dell’elettricità, degli oneri pubblici in relazione all’aumento dei suddetti fattori.
  7. Il Fabbricante è autorizzato a subordinare la consegna al pagamento anticipato o al pagamento anticipato da parte del Distributore. Le condizioni di pagamento sono indicate nella conferma d’ordine e, in caso di dubbi sulla capacità di pagamento del Contraente, il Fabbricante può subordinare la consegna al pagamento anticipato o al pagamento anticipato in qualsiasi momento.
  8. Il pagamento della merce sarà effettuato sulla base di una fattura IVA corrispondente. La data di pagamento è la data di accredito sul conto bancario del Produttore. In caso di ritardo nel pagamento, il produttore addebiterà al partner contrattuale, a discrezione del produttore, gli interessi di mora nelle transazioni commerciali o gli interessi sull’importo dei prestiti bancari sul conto corrente.
  9. Il Distributore diventa proprietario della merce al momento del pagamento completo nei termini indicati dal Fabbricante (riserva di proprietà sui beni venduti – articolo 589 del Codice Civile), a meno che le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto.
  10. In caso di annullamento di un ordine di consegna di merci per un singolo ordine, il Distributore è tenuto a pagare al Produttore il prezzo pari al 100% del valore lordo delle merci e l’eventuale indennizzo. Eventuali pagamenti anticipati effettuati dal Distributore saranno compensati con i suddetti prezzi e indennizzi.
  1. La cessione dei crediti del Distributore nei confronti del Produttore richiede il consenso di quest’ultimo, a pena di nullità. Le parti escludono la deduzione dal prezzo dei crediti del partner commerciale nei confronti del produttore.
  2. Se il Distributore non è in grado di fornire il servizio, il Fabbricante ha il diritto di rifiutare la consegna e di recedere dal contratto. In caso di consegna di beni su ordine individuale, il Distributore è tenuto a pagare al Fabbricante il prezzo pari al 100% del valore lordo dei beni e l’eventuale indennizzo. Eventuali pagamenti anticipati effettuati dal Contraente saranno compensati con i suddetti prezzi e compensi.
  3. In caso di rifiuto dell’accettazione, il Contraente ha il diritto di fatturare all’Appaltatore i costi di stoccaggio.

IV Garanzia di qualità.

  1. Il legno è un prodotto naturale, pertanto le deviazioni del colore naturale, della struttura e altre differenze all’interno del tipo di legno non costituiscono un difetto. Le informazioni sulle “Proprietà del legno BHB” sono parte integrante delle CGC e sono disponibili sul sito web https://bertsch-holzbau.eu.
  2. Se necessario, il produttore fornirà gratuitamente una consulenza specialistica per la scelta, l’installazione e l’utilizzo della merce.
  3. Il produttore fornisce la garanzia del produttore per la qualità della struttura o dei suoi componenti per un periodo di 60 mesi dalla data di spedizione della merce e per un periodo di 12 mesi per il restante ambito degli accessori. La responsabilità del produttore nell’ambito della garanzia per i difetti è esclusa.
  4. In caso di difetti evidenti, il partner contrattuale è tenuto a notificare all’acquirente/cliente immediatamente al momento del ricevimento, ma non oltre 14 giorni dal ricevimento della merce, l’obbligo di ispezionare la merce consegnata per verificare la presenza di difetti nascosti in termini di quantità e qualità, e la portata residua entro 14 giorni dalla data della loro divulgazione, pena la decadenza dei diritti di garanzia. Il Distributore è tenuto a notificare immediatamente al Produttore il reclamo dell’Acquirente e la rivelazione del difetto.
  5. Se il partner commerciale stabilisce che la merce è difettosa, l’acquirente non può disporre della merce, cioè dividerla, rivenderla o lavorarla, finché il reclamo non è stato risolto o non sono state conservate le prove da parte di un esperto nominato dal produttore.
  6. Se il reclamo è ritenuto giustificato, il produttore può, a sua discrezione e tenendo conto della natura del difetto, sostituire o riparare il prodotto con un nuovo prodotto privo di difetti o ridurre il prezzo di un valore ragionevole in relazione al difetto.
  1. Il partner commerciale è obbligato a dare la possibilità di controllare il difetto notificato e, se il prodotto difettoso viene sostituito con un prodotto privo di difetti, a restituire il prodotto difettoso al più tardi dopo che il difetto è stato eliminato.
  2. Il produttore può rifiutare di accettare il reclamo se la merce è stata trasportata e/o installata e/o utilizzata in modo improprio. Le istruzioni di installazione sono consegnate all’acquirente insieme alla merce, le regole di utilizzo sono specificate nelle istruzioni allegate alle CGV. Il Distributore si impegna a trasmettere le suddette istruzioni all’acquirente della merce.
  3. La responsabilità del produttore per i danni causati da difetti nell’esercizio dei diritti di garanzia è esclusa ai sensi dell’art. 558 del Codice Civile.
  4. Il reclamo quantitativo e/o qualitativo sulla merce non autorizza il Distributore a bloccare i pagamenti per gli ordini completati.
  5. In ogni caso di reclamo esaminato dal produttore, la preparazione di un protocollo di reclamo e di una documentazione fotografica da parte del partner commerciale è una base indispensabile. Questi devono essere preparati immediatamente dopo la presentazione del reclamo da parte del contraente o dell’acquirente. Se il distributore non è in grado di preparare la documentazione fotografica, il produttore prenderà in considerazione i reclami sulla base della documentazione preparata dall’acquirente della merce.
  6. Il produttore è autorizzato a sospendere il pagamento dei diritti di garanzia nei confronti del distributore fino a quando quest’ultimo non avrà saldato tutti i pagamenti arretrati relativi alle merci contestate.
  7. Fatte salve le disposizioni delle presenti CGV, il partner commerciale non ha il diritto di recedere dal contratto, di annullare il contratto o di restituire la merce in caso di consegna di prodotti personalizzati.
  8. Responsabilità
  9. Il produttore è responsabile del danno effettivo, indipendentemente dal titolo di responsabilità, in caso di dolo, omissione o negligenza grave.
  10. In caso di danni causati da semplice negligenza, la responsabilità del produttore è limitata ai danni derivanti da lesioni alla vita, all’incolumità fisica o alla salute e ai danni materiali di entità considerevole.
  11. Il produttore non è responsabile di eventuali costi conseguenti sostenuti per porre rimedio al reclamo o per la perdita di profitto.
  1. La limitazione di responsabilità non si applica se il produttore ha occultato in modo fraudolento il difetto.
  2. Disposizioni finali
  3. Il rapporto giuridico applicabile tra le parti è la legge polacca, ad eccezione dei trattati internazionali.
  4. Le parti cercheranno di risolvere tutte le controversie in via amichevole e, se ciò non fosse possibile, dovranno sottoporre le controversie ai tribunali ordinari competenti per la sede legale del produttore.
  5. Ciascuna parte del rapporto giuridico ha il diritto di cedere i propri diritti e obblighi con il consenso scritto dell’altra parte, a pena di nullità.
  6. Le parti sono tenute a mantenere riservati i termini della loro cooperazione reciproca, a meno che la divulgazione delle informazioni non sia richiesta dalla legge.
  7. In caso di invalidità di singole disposizioni delle CGV, le restanti disposizioni saranno valide per le parti. Le parti si impegnano a sostituire tutte le disposizioni invalide, nella misura consentita dalla legge, o inefficaci delle CGC con nuove disposizioni valide ed efficaci il cui contenuto sia il più possibile simile a quello delle disposizioni invalide nell’ambito della legge applicabile o delle disposizioni inefficaci e della volontà delle parti contenuta nelle disposizioni inefficaci o nelle disposizioni inefficaci delle CGC. Le parti sono tenute ad allegare alle CGC un allegato che contenga una disposizione che sostituisca una disposizione non valida del contratto e il cui scopo sia lo stesso o simile alla disposizione non valida o inefficace.
  8. Le parti convengono che le CG non costituiscono la base per la costituzione di un’unione di diritto civile tra loro.
  9. Le parti sono tenute a informarsi reciprocamente sulle modifiche della sede legale, sui cambiamenti di proprietà e sulla situazione legale e/o finanziaria che possono influire sulla cooperazione reciproca.
  10. Per le questioni non coperte da queste disposizioni delle CGC, si applicano di conseguenza le disposizioni della legge polacca generalmente applicabile.
  11. Le modifiche, le integrazioni e le notifiche relative al contratto devono essere effettuate per iscritto, altrimenti sono nulle.
  12. Le regole per il trattamento dei dati personali da parte del produttore sono disponibili all’indirizzo https://bertsch-holzbau.eu/pl/privacy-policy.php.
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